D.02.a - Obbligazioni convertibili - entro l'esercizio successivo

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

D - Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio Micro

D - Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Passivo
D) DEBITI

D - Debiti

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

Conti collegati

OIC

Classificazione e contenuto delle voci

Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l’esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’ esercizio.

Obbligazioni e obbligazioni convertibili. Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere emesse sopra o sotto la pari, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo zero-coupon. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli interessi maturati.

I debiti verso i propri debitori non possono essere compensati e sono rilevati tra le passività in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

Rilevazione iniziale

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
− il processo produttivo dei beni è stato completato; e
− si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale
parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:
a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell’acquirente, l’iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.
I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.

I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

L ’ iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’ erogazione del finanziamento.
I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione.
I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l’iscrizione del debito avviene quando è sorta l’obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

L’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Casi particolari

Riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società. Quando la società procede al riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni, l’evento deve essere trattato contabilmente come se avesse proceduto ad un’estinzione anticipata del prestito obbligazionario mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioni acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Tale interpretazione sostanziale dell’evento di riacquisto delle obbligazioni risiede nella considerazione che se la società procedesse a iscrivere le proprie obbligazioni, riacquistate sul mercato, tra le attività dello stato patrimoniale, essa iscriverebbe nell’attivo titoli di debito che rappresenterebbero crediti verso se stessa e lascerebbe iscritti nel passivo debiti per obbligazioni parimenti verso se stessa; entrambe le poste non possono essere iscritte nello stato patrimoniale, in quanto non rispondono alle definizioni di credito e di debito.
Se la società applica il criterio del costo ammortizzato:
− quando prevede, con un sufficiente grado di probabilità, di riacquistare in tutto o in parte le proprie obbligazioni anticipatamente rispetto alla scadenza di rimborso, ne tiene conto nel processo di revisione delle stime dei flussi finanziari futuri del debito obbligazionario e rettifica il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati ai sensi del paragrafo 61;
− all’ atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l’esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari ai sensi del paragrafo 62;
− il successivo annullamento delle obbligazioni non genera rilevazioni contabili;
− la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni deve essere trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione; le rilevazioni contabili seguono le regole previste dai paragrafi 41-53.
Se la società non applica il criterio del costo ammortizzato e valuta i debiti al valore nominale:
− all’ atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l’esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli
oneri finanziari;
− il successivo annullamento delle obbligazioni non genera rilevazioni contabili;
− la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni deve essere trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione; le rilevazioni contabili seguono le regole previste dal paragrafo 69.
Le regole sopra descritte si applicano anche al riacquisto sul mercato titoli di debito emessi dalla società diversi dalle obbligazioni.