Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424 del codice civile sono rappresentate da:
C.IV.1 - Depositi bancari e postali
C.IV - Disponibilita' liquide
C.IV - Disponibilita' liquide
Conti collegati
OIC
Definizioni
I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.
Classificazione e contenuto delle voci
L’articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell’attivo circolante C IV “Disponibilità liquide”, nelle seguenti voci:
Rilevazione iniziale
Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.
I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.
Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.
La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell’esercizio successivo.
La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
Rilevazione iniziale e movimentazioni successive
Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell’attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV “Disponibilità liquide” per gli importi incassati e la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII “Riserva soprapprezzo azioni” (se è previsto un sovrapprezzo) e un’altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.