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C.II.1.a - Crediti verso clienti - entro l'esercizio successivo

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

C.II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio Micro

C.II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Attivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II - Crediti

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Rilevazione iniziale

I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività.

L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).