I crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale CII.1) Crediti verso clienti.
C.II.1.a - Crediti verso clienti - entro l'esercizio successivo
C.II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
C.II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Conti collegati
OIC
Contenuto
La società cancella il credito dal bilancio quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito1.
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1 Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.
Classificazione e contenuto delle voci
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura:
B III 2 — crediti:
a. verso imprese controllate;
b. verso imprese collegate;
c. verso controllanti;
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis. Verso altri;
C II — Crediti:
1. verso clienti;
2. verso imprese controllate;
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).
Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:
- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e
- dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.
I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.
I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale). Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell’art. 2359 c.c.. Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverossia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
I crediti per fatture emesse per anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell’attivo circolante alla voce CII1 “verso clienti” o alle successive voci 2, 3, 4, e 5 se verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti. In contropartita all’iscrizione del credito, gli anticipi e gli acconti sono rilevati tra le passività alla voce dei debiti D6 “acconti”. Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo nella voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
Rilevazione iniziale
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:
(a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
(b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
(c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.
I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.
I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.
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