Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
B.III.1.d - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
Conti collegati
OIC
Valutazione e rilevazioni successive
Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, comma 1, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).
Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto è disciplinato nell’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, al quale si rinvia.
Definizioni
Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.
Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale
sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’ operazione di acquisto o di costituzione.
I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.
Classificazione e contenuto delle voci
Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente:
BIII) Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in:
a. imprese controllate;
b. imprese collegate;
c. imprese controllanti;
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d.bis altre imprese.
La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Rilevazione iniziale
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.
Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti” più gli oneri accessori.