Quando il costo d’acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato.
B.III.1.b - Partecipazioni in imprese collegate
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
Conti collegati
OIC
Valutazione e rilevazioni successive
In particolare, all’acquisto di una quota di partecipazione in una società tale da conferire il controllo o l’influenza notevole, l’acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall’alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione suaccennata è soggetta ai procedimenti di rettifica (extracontabili) in linea con quanto previsto nella sezione bilancio consolidato ai paragrafi 54-61.
Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta.
In sostanza, al termine del procedimento di rettifica sopra descritto, la partecipante è in condizione di compilare un prospetto delle differenze fra costo di acquisto della partecipazione e patrimonio netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura ai fini del loro trattamento contabile.
Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d’esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all’acquisto.
Ai fini dell’iscrizione della partecipata nello stato patrimoniale della partecipante occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa.
In presenza di una differenza iniziale positiva (il costo sostenuto per l’ acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:
a) la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata, valutati a valori correnti, o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva (cfr. paragrafo 163);
b) la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell’ attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”.
In presenza di una differenza iniziale negativa (il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:
a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all’interno della voce AVI “Altre riserve”, una “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite”, non distribuibile;
b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria extracontabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”.
L’investimento nella partecipazione è esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata si rileva nell’apposita voce del conto economico. L’eventuale avviamento e/o maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata costituisce parte integrante del valore di carico della partecipazione, pertanto, non è scorporato dal prezzo pagato per l’ acquisizione della partecipazione per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante e se ne mantiene memoria extracontabilmente ai fini di operare le rettifiche di cui al successivo paragrafo 167.
Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea.
Nel caso in cui la data di chiusura del bilancio diverga da quella della partecipante, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante.
Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell’esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:
− la differenza non ecceda i tre mesi;
− la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
− la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
− vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.
Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili:
1) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante;
2) rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo precedente;
3) rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie;
4) rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;
5) rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante (v. successivo paragrafo).
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