L’articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
B.3 - Fondo per strumenti finanziari derivati passivi
B - Fondi per rischi ed oneri
B - Fondi per rischi ed oneri
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La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l’accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.
L’entità dell’accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d’incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.
Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell’orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:
– si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un’obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
– è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza;
– la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso.
Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:
– conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
– elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
– acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell’esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.
La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
L’acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell’accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. È insito nello stesso concetto di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
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