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A.VI - Altre riserve - Riserva azioni (quote) della società controllante

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

A.VI - Altre riserve

Bilancio Micro

A.VI - Altre riserve

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Passivo
A) PATRIMONIO NETTO

A - Capitale e riserve di gruppo

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Classificazione e contenuto delle voci

Le partecipazioni detenute nella società controllante sono classificate nell'attivo immobilizzato, alla voce BIII 1) c) “partecipazioni in imprese controllanti”, oppure nell’attivo circolante alla voce CIII 3) “partecipazioni in imprese controllanti”, avendo avuto riguardo alla destinazione attribuita (vedi par. 10). Al momento dell’iscrizione nell’attivo delle azioni della società controllante, secondo le modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare denominata “Riserva per azioni (quote) dell'impresa controllante in portafoglio”, da indicare distintamente alla voce AVI “Altre Riserve” del Patrimonio Netto.

Nella voce AVI “Altre riserve, distintamente indicate” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in questa voce le seguenti riserve:
- la “Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato;
- la “Riserva azioni (quote) della società controllante”, che ai sensi dell’articolo 2359-bis, comma 4, del codice civile è indisponibile e accoglie l’importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite;
- la “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, che ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 4, del codice civile, non è distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente (per l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”);
- la “Riserva per utili su cambi non realizzati”, che ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 8-bis, del codice civile, accoglie l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l’utile netto non è realizzato (per l’scrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”).

Rilevazione iniziale e movimentazioni successive

Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI “Altre riserve”.