Nella voce AII “Riserva da soprapprezzo delle azioni” si iscrivono:
- l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.
A.II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
A.II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
A.II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Conti collegati
OIC
Classificazione e contenuto delle voci
Rilevazione iniziale e movimentazioni successive
Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell’attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV “Disponibilità liquide” per gli importi incassati e la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII “Riserva soprapprezzo azioni” (se è previsto un sovrapprezzo) e un’altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.
In caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l’aumento di capitale sociale (comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce “Altri debiti”, in quanto, se l’importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall’assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all’integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea, e all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” ed eventualmente alla voce “Riserva soprapprezzo azioni”.