I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
A.a - Crediti vs soci per versamenti dovuti - Parte richiamata
A - Crediti vs soci per versamenti dovuti
A - Crediti vs soci per versamenti dovuti
Titolo |
---|
Come si rileva la costituzione di una società di capitale |
Conti collegati
OIC
Definizioni
Il valore nominale di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.
Rilevazione iniziale e movimentazioni successive
Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell’attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV “Disponibilità liquide” per gli importi incassati e la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII “Riserva soprapprezzo azioni” (se è previsto un sovrapprezzo) e un’altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.