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20.a - Imposte sul reddito dell'esercizio - correnti

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

20.a - Imposte sul reddito dell'esercizio - correnti

Bilancio Micro

20.a - Imposte sul reddito dell'esercizio - correnti

Struttura Bilancio
Conto economico
Utile (perdita) dell'esercizio
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO - CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

20 - Imposte sul reddito dell'esercizio - correnti, differite e anticipate

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Definizioni

Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L’ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

Contenuto

In questa voce si rilevano i tributi diretti (cfr. paragrafi 22 e 27-28, dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”). L’importo da iscrivere in questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti.

Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in:
a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
b) imposte relative a esercizi precedenti che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
c) imposte differite e anticipate, che accoglie:
i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e
ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.
La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate;
d) proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.
Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un’operazione straordinaria (cfr. paragrafo 28 dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”).

Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio.

Classificazione e contenuto delle voci

La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata dalla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”.

L’articolo 2425 del codice civile prevede che le imposte correnti, anticipate e differite siano classificate nel conto economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in quattro voci distinte:
a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio . La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).
b) imposte relative a esercizi precedenti Le imposte relative ad esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 “Debiti”). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.
c) imposte differite e anticipate, che accoglie:
i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle
attività per imposte anticipate; e
ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.
La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti daesercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
d) Proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.