Riduzione del capitale sociale per perdite

In questo articolo, analizzeremo la disciplina civilistica legata alla riduzione del capitale sociale per perdite. La perdita d’esercizio non è altro che la differenza negativa tra ricavi e costi di competenza dell’esercizio. La riduzione è in genere facoltativa, salvo taluni casi che esamineremo.
La disciplina delle S.r.l., contenuta negli articoli 2482 bis, ter, quater del codice civile, è sostanzialmente identica a quella prevista per le S.p.A. agli articoli 2446 e 2447 del codice civile.
Le perdite d’esercizio intaccano il capitale sociale quando il loro ammontare supera quello dei seguenti elementi del patrimonio netto aziendale:
- riserve da utili (legali, facoltative e statutarie);
- fondi di rivalutazione monetaria;
- riserva sovrapprezzo azioni;
- versamento dei soci in conto capitale o in conto futuro aumento capitale;
- utili portati a nuovo, ossia gli utili di precedenti esercizi rinviati per l’utilizzo a copertura di future perdite d’esercizio.
Perdite d’esercizio inferiori al terzo del capitale sociale
Fino a quando le perdite di esercizio cumulate risultino di importo inferiore al terzo del capitale sociale, non vi è alcun obbligo legale alla riduzione del capitale.
In questo, caso, le perdite potranno essere portate a nuovo, senza limiti di tempo, ed esposte con segno negativo alla voce A.VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo. E’ facoltà dell’organo amministrativo convocare l’assemblea straordinaria per ridurre il capitale sociale e, quest’ultima è libera di approvare o respingere la proposta.
L’unico accorgimento da parte dell’organo amministrativo deve essere quello di verificare che il capitale sociale per effetto della perdita non scenda al di sotto del limite legale.
Infatti, se a seguito delle perdite inferiori al terzo il capitale sociale si riduce sotto il limite legale, la società deve deliberare con l’assemblea dei soci:
- la riduzione del capitale e contestualmente
- l’aumento del capitale sociale al di sopra del minimo, attraverso nuovi conferimenti.
Oppure, in alternativa provvedere alla trasformazione della società.
La perdita può essere accertata:
- a fine esercizio;
- nel corso dell’esercizio.
Nel primo caso, l’organo amministrativo che deve convocare l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio può convocare una assemblea straordinaria mettendo all’ordine del giorno i provvedimenti che ritiene necessari sulla riduzione.
Nel secondo caso, l’organo amministrativo, se lo ritiene opportuno, può convocare l’assemblea straordinaria per deliberare in merito ai provvedimenti relativi alla riduzione, rendendo edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società.
Riduzione del capitale sociale per perdite superiori al terzo
Qualora il capitale sociale, in conseguenza di perdite, risulti diminuito di oltre un terzo, senza ridursi sotto al minimo legale, l'art. 2446, comma 1, Codice civile, prevede che gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza convochino «senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti».
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.
La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Esercizio successivo
Qualora la perdita, entro l'esercizio successivo, non risulta diminuita a meno di un terzo, l’art. 2446, comma 2, c.c. stabilisce la riduzione obbligatoria del capitale in proporzione delle perdite accertate.
La riduzione è deliberata dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio. In mancanza di tale delibera, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
La riduzione del capitale sociale per coprire la perdita comporta la riduzione del valore nominale delle azioni emesse. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano prive di valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Per il deposito, l’iscrizione e le pubblicazione delle modificazioni si applica in questo caso l'articolo 2436, c.c.
Se la perdita riduce il capitale al disotto del minino legale, l’art. 2447, c.c., stabilisce che gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
In alternativa, l’assemblea può essere chiamata a deliberare la trasformazione della società. Anche in questo caso gli amministratori devono presentare all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Nel caso in cui l’assemblea vada deserta o se non adotta alcuna delle suddette decisioni, la società si scioglie e gli amministratori devono adottare le misure necessarie per la liquidazione della società.
Come prevenire la riduzione del capitale per perdite
Nella prassi, una modalità per prevenire la riduzione del capitale per perdite è quella di richiedere dei versamenti ai soci “in conto capitale” o “in conto futuro aumento di capitale” senza diritto di rimborso.
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
L’articolo 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto liquidità) prevede la sospensione temporanee delle norme del Codice civile in materia di riduzione del capitale.
Si tratta, in particolare dei seguenti casi:
- riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo (articoli 2446, comma 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, del Codice civile);
- riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile).;
- causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale sotto il limite legale (articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del Codice civile).
L’obiettivo è quello di evitare l’immediata messa in liquidazione di molte imprese e le relative responsabilità degli amministratori. Tale interesse, meritevole di tutela, prevale temporaneamente sull’opposto interesse dei creditori.