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Rappresentazione in bilancio delle azioni proprie

Rappresentazione in bilancio delle azioni proprie
Redazione

L’articolo 6 del decreto legislativo n.139 del 18 agosto 2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, ha riscritto integralmente lo schema di contabilizzazione delle azioni proprie detenute in portafoglio da una S.P.A..

Acquisto di azioni proprie

In particolare, l’art. 2357-ter, comma 3, c.c. stabilisce che «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo». Inoltre, l’art. 2424, comma 1, c.c. prevede nella sezione PASSIVO la voce A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Pertanto, a differenza del precedente sistema di contabilizzazione, le azioni proprie non vanno più appostate all’attivo del bilancio ma iscritte nel passivo in una posta con segno negativo da denominarsi, appunto, “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

In questo modo il legislatore ha di fatto confermato che la natura giuridica della riserva azioni proprie è quella di una posta fittizia di patrimonio netto. In altri termini se è vero che la società utilizza proprie ricchezze per acquistare azioni dai propri soci, tale acquisto non può che corrispondere ad una diminuzione della consistenza del patrimonio netto.

Annullamento di azioni proprie

L'art. 2357 c.c. prevede che le azioni proprie acquistate in violazione delle disposizioni civilistiche debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

In proposito l'OIC 28, par. 28, precisa «l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto». Analogamente nel caso di alienazione delle azioni proprie l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute non transita per il conto economico ma va anch’essa imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

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