Moratoria per micro imprese e Pmi

Moratoria per micro imprese e Pmi Photo by Artem Gavrysh on Unsplash
Redazione

Il decreto legge “Cura Italia” (art. 56) prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali che consiste nel congelare fino al 30 settembre:

  • linee di credito in conto corrente;
  • finanziamenti per anticipi su titoli di credito;
  • scadenze di prestiti a breve;
  • rate di prestiti e canoni in scadenza.

Il volume complessivo di prestiti stimato e di circa 220 miliardi di euro.

Ecco le disposizioni previste.

Misure di moratoria

Forma di credito Misura
Parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti Possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020.
Prestiti non rateali Proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.
Ratei o canoni di leasing, ratei di mutui e altri finanziamenti Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Imprese e soggetti che possono accedere alle moratorie

Possono accedere alle moratorie:

  • micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori;
  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Sono considerate PMI le imprese con:

  • meno di 250 dipendenti e
  • atturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, ossia non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Forbearance (tolleranza)

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Modalità e soggetti a cui presentare la comunicazione

La richiesta di moratoria può essere presentata dal 17 maro 2020 (data di entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”) alle banche, agli intermediari finanziari vigilati e agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia che devono accettarla se, ovviamente, sono rispettati i requisiti previsti di legge.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori. Sono infatti previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Finanziamento è assistito da una garanzia pubblica

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

Rate che scadono il 30 settembre

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Condizioni economiche che si applicano alla moratoria

Non sono previsti nuovi e maggiori oneri sia per le imprese che per le banche.