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Fondo di Garanzia: le misure introdotte dal Decreto “Cura Italia"

Fondo di Garanzia: le misure introdotte dal Decreto Cura Italia Photo by Héctor J. Rivas on Unsplash
Redazione

I cosiddetto decreto «Cura Italia» (articoli 49 e 56, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto misure speciali, in deroga alla vigente normativa, per il rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato al sostegno del credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19. La finalità dell'iniziativa è quello di “alleggerire” i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.

Le norme si applicheranno per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore a tutte le PMI e alle e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale.

Di seguito le novità più importanti.

Gratuità della garanzia

La concessione della garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.

Innalzamento dell'importo massimo e della misura della garanzia

L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato a 5 milioni di euro (era 2,5 milioni di euro).

Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea:

  • 80% del finanziamento per la garanzia “diretta”;
  • 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia.

Criteri di valutazione più favorevoli

Al fine di sterilizzare gli effetti della crisi economica che è scaturita dall’emergenza epidemiologica, la valutazione per l’accesso alla garanzia viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi.

Accesso per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa senza valutazione

I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario.

Rinegoziazione di finanziamenti esistenti

Le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti diventano ammissibili alla garanzia a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Innalzamento dell’importo massimo delle operazioni di microcredito

L’importo massimo per operazioni di microcredito aumenta da 25 mila euro a 40 mila euro. La “Sezione speciale microcredito” del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell’importo di finanziamento.

Finanziamenti oggetto di moratoria bancaria (art. 56 decreto “Cura Italia”)

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti (cosiddetta moratoria). I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all'art. 56 del decreto «Cura Italia» sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposta sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.