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Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio - Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - OIC Documento interpretativo di norme n. 6

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio - Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - OIC Documento interpretativo di norme n. 6 - Photo by Victor He on Unsplash
Redazione

L’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile e a quelle che redigono il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Normativa di riferimento

L’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La suddetta disposizione si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Ambito e modalità di applicazione della norma

La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile (nel prosieguo “deroga”) se sussistono determinate condizioni.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società:

  • può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11;
  • non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11. Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società:

  • può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11;
  • non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del D.L n. 23/2020.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Nota integrativa

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

  • ai fattori di rischio;
  • alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate;
  • ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.