Decreto liquidità: misure per garantire la continuità aziendale nella fase dell’emergenza

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd Decreto liquidità) introduce, tra l'altro, misure urgenti per garantire la continuità aziendale nella fase dell’emergenza. Si fa riferimento, in particolare, alle imprese che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e delle insolvenze
E' previsto il differemento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la parte non ancora attuata. Pertanto, restano valide le norme già in vigore dal 16 marzo 2019 in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società.
Il principali differimento riguarda l’entrata in vigore delle procedure di allerta originariamente prevista per il 15 Agosto 2020. Il sistema degli indicatori di allerta, infatti, è stato pensato per essere applicato in un quadro economico stabile e non in una situazione, come quella attuale, in cui gran parte delle imprese risultano colpite dalla crisi. In una situazione come quella attuale, gli indicatori individuati per l’emersione della crisi non sarebbero in grado di svolgere il ruolo assegnato, finendo per causare effetti potenzialmente dannosi.
Disattivazione cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale
E' prevista la non applicabilità fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter Codice Civile). Ne consegue che non è temporaneamente operatività la causa di scioglimento della società prevista negli articoli 2484, n. 4, e 2545- duodecies Codice Civile, che prevede, nell'ipotesi in cui il capitale sociale è eroso dalle perdite (per oltre un terzo o addirittura al di sotto del limite legale), a carico dell’organo amministrativo di procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero di deliberare lo scioglimento della stessa.
La disapplicabilità delle suddette norme decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (9/4/2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.
Postergazione della restituzione dei finanziamenti soci
Accanto alle misure di protezione diretta della società, per lo stesso orizzonte temporale ossia fino al 31 dicembre 2020, se ne affianca una che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Si fa riferimenti, in particolare, al congelamento dell’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies Codice Civile. La ragione di questa misura, come si legge nella relazione illustrativa, è quella di evitare che i meccanismi attualmente vigenti disincentivino rispetto all'esigenza di far affluire risorse finanziarie alle imprese.
Bilancio di esercizio
Il decreto consente in sede di redazione del bilancio in corso di valutare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso.
In sostanza la valutazione delle voci del bilancio 2020 potranno essere effettuate secondo i criteri di normale funzionamento, a condizione che la continuità aziendale sussisteva già nel precedente bilancio, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2019.
La norma, in altri termini, consente di evitare di applicare i criteri di realizzo nella chiusura dei bilanci 2020 per effetto dell’impatto negativo sui conti a seguito dell’emergenza sanitaria.
Si segnala in proposito quanto raccomandato dall'OIC 11, parr. 21, 22, 23 e 24 in tema di continuità aziendale.
Altre misure
Il decreto contiene misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).