Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa (legge di bilancio 2019): Documento interpretativo OIC n. 5

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva il Documento nterpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa.
Tale documento si applica al primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia al bilancio in cui trova applicazione la legge di rivalutazione 2019. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
La Finalità del documento è quella di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2019 (art. 1, commi 940–946, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Tali norme sono riportate nel capitolo “La disciplina della rivalutazione contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
La disciplina della rivalutazione è facoltativa e opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio. Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Possono quindi essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali che i beni immateriali anche se completamente ammortizzati. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice (si veda Appendice A dell’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”).
La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione deve essere effettuata con riferimento a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, applicando a ciascuna di tali categorie un unico criterio di quantificazione.