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Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136): Documento interpretativo OIC n. 4

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136): Documento interpretativo OIC n. 4
Redazione

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva il Documento Interpretativo n. 4: Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136) - Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.

Tale documento si applica ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni con Legge 136/2018.

Il Documento ha la finalità di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 20-quater, comma 1, del Decreto Legge 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136. 2. Tale disposizione prevede che «i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». Tale norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante ed ha carattere transitorio.

Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.

L’articolo 20-quater, comma 2, del suddetto Decreto stabilisce che per le imprese di assicurazione le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (IVASS). Pertanto IVASS ha emesso il Regolamento n° 43 IVASS del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal Decreto Legge 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136.